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La donazione non è più ostativa alla vendita

La donazione non è più ostativa alla vendita
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Negli anni passati alienare un immobile che aveva una provenienza per donazione non era cosa
facile; le limitazioni che permettevano la piena libertà di venderlo erano veramente stringenti.
In primo luogo, la donazione poteva esser impugnata fino a dieci anni dalla morte del donante, da
un suo erede legittimo anche se non riconosciuto, in quanto veniva leso il diritto alla sua quota di
eredità legittima e che avrebbe potuto far valere i suoi diritti compiendo un’azione di riduzione nei
confronti dell’acquirente dell’immobile che aveva acquistato dal soggetto donatario.

In seguito, questa legge è stata modificata; la nuova normativa prevedeva che i termini di decadenza
per l’impugnazione della donazione o erano sempre decorsi i dieci anni dalla morte del donante,
come detto in precedenza, oppure trascorsi vent’anni dal giorno che era stata effettuata con il
donante ancora in vita.

Insomma, vendere un immobile pervenuto per donazione era sempre una brutta gatta da pelare, sia
per il proprietario che per l’agente incaricato; infatti, molti acquirenti appena sentivano la parola
donazione scappavano a gambe levate perché consapevoli del rischio che correvano e che avrebbero
dovuto acquistare in contanti, in quanto gli istituti di credito non erogavano mutui per acquisti d’
immobili gravati da un atto di donazione.

In virtù di ciò, i potenziali acquirenti interessati ad acquistare erano veramente pochi ed erano
disposti a farlo a fronte di una riduzione di prezzo sostanziale, difficilmente accettabile dal
venditore.

Soltanto negli ultimi anni le cose sono leggermente migliorate, infatti alcune banche hanno iniziato
ad erogare finanziamenti per l’acquisto di immobili pervenuti per donazione a fronte di una polizza
assicurativa fatta dal venditore, fatto salvo per l’acquirente il rischio dell’impugnazione da parte del
terzo legittimatario.

Cio’ implicava che l’acquirente poteva scegliere di accedere al mutuo soltanto
con gli istituti di credito che fornivano questo tipo di finanziamento e in secondo luogo il venditore
doveva sostenere la spesa della polizza assicurativa.

Fortunatamente il 18 dicembre 2026 è stata approvata in via definitiva la riforma sulla circolazione
degli immobili di provenienza donativa.

La nuova legge garantisce che chi acquista un immobile ricevuto in donazione dal venditore non potrà più

vederselo sottrarre in futuro dagli eredi legittimari
In virtu’ di quanto stabilito dal legislatore, questa tipologia d’immobili possono essere alienati in
piena libertà da parte di chi li ha ricevuti in donazione, aumentando notevolmente le garanzie
giuridiche di chi li acquista e le banche possono tranquillamente erogare mutui senza bisogno di
avere in cambio polizze assicurative.

Con questa legge si supera una lacuna normativa che per anni ha penalizzato il mercato immobiliare
e la libertà negoziale dei cittadini, rafforzando al contempo le tutele degli eredi legittimari che
possono far valere le loro ragioni direttamente sul donatario.